Iniziativa

Iniziativa popolare federale
«Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici»

La Costituzione federale* è modificata come segue:

Art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4

 1La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sane e acqua potabile pulita;

3La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; tali esigenze comprendono la conservazione della biodiversità, una produzione esente da pesticidi e un effettivo di animali che può essere nutrito con il foraggio prodotto nell’azienda;
e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento, purché queste misure sostengano l’agricoltura conformemente alle lettere a e g nonché al capoverso 1;
g. esclude da pagamenti diretti le aziende agricole che fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali o il cui sistema di produzione rende necessario l’uso regolare di antibiotici.

4Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali, controlla l’esecuzione delle prescrizioni e gli effetti conseguiti e informa regolarmente il pubblico sui risultati del controllo.

Art. 197 n. 12**
12. Disposizione transitoria dell’art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4

Dopo l’accettazione dell’articolo 104 capoversi 1 lettera a, 3 lettere a, e, g e 4 da parte di Popolo e Cantoni si applica un termine transitorio di otto anni.

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*RS 101
**Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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